L’Imposta
sul Valore Aggiunto |
▸ Meccanismo iva
▸ Caratteri iva
▸ Il volume d’affari
▸ Limiti alla detrazione dell’iva.
▸ Il meccanismo del pro-rata per le operazioni esenti
▸ L’autoconsumo
▸ Le cessioni e prestazioni gratuite
▸ Operazioni imponibili
▸ Operazioni estranee
▸ Operazioni esenti
▸ Operazioni escluse
▸ Operazioni non imponibili
▸ Esportazioni (verso paesi extra-UE)
▸ Le operazioni intracomunitarie
▸ Importazioni (da paesi extra-UE)
▸ Prospettive future
▸ Meccanismo
iva
La determinazione dell’IVA di
un periodo si basa su tre presupposti:
▸ L’iva addebitata sulle fatture emesse e quella
accreditata sulle fatture ricevute, rappresentano rispettivamente un debito o
un credito verso lo stato, indipendentemente dall’incasso o dal pagamento della
fattura
▸ Il valore dell’iva da versare è calcolato con
riferimento ad una massa di atti economici compiuti in un determinato periodo
di tempo (mese o trimestre)
▸ L’iva è determinata col sistema di detrazione
“imposta da imposta”, in cui si determina direttamente l’imposta facendo la differenza
tra l’iva a debito e l’iva a credito del periodo considerato.
Il metodo alternativo, è quello
“base da base”, in cui si determina prima la base imponibile facendo la differenza
tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, applicando poi l’aliquota a
tale differenza
▸ L’obbligo della rivalsa e quello della
detrazione gravano su imprenditori, professionisti, artisti, che sono i
contribuenti di diritto o percossi, mentre contribuenti di fatto o incisi sono
i consumatori finali
▸ Caratteri
iva
▸ E’ un’imposta indiretta, in quanto colpisce i
consumi che rappresentano una manifestazione indiretta della capacità
contributiva
▸ E’ un’imposta proporzionale con aliquote
variabili a seconda del bene colpito
▸ E’ un’imposta generale, in quanto colpisce la
quasi totalità dei beni e servizi
▸ E’ un’imposta neutra, in quanto la sua
incidenza sul consumatore, che è il soggetto effettivamente inciso, non varia
al variare dei passaggi del bene e perché normalmente non rappresenta un costo
per l’impresa, per il professionista e per l’artista
▸ E’ un’imposta trasparente in quanto si conosce
esattamente in quale misura incide sul prezzo finale
▸ E’ un’imposta plurifase in quanto è applicata
in tutti i passaggi del bene
▸ E’ un’imposta sul valore aggiunto: ad ogni
passaggio l’imprenditore, il professionista o l’artista, che sono contribuenti
di diritto, pagano l’iva corrispondente al valore aggiunto prodotto e non
sull’intero valore del bene. Le imposte che ad ogni passaggio fanno pagare una
percentuale sul valore pieno sono dette “cumulative” o “sul valore pieno”.
▸ E’ un’imposta che si trasla sul consumatore
finale, che è il contribuente di fatto o inciso
▸ Il
volume d’affari
Il volume d’affari annuo
consiste nell’ammontare di tutte le operazioni
effettuate nel corso dell’anno solare che sono state o avrebbero dovuto
essere registrate.
Fanno parte del volume d’affari
le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni escluse ed
estranee non fanno parte del volume d’affari.
In relazione al volume d’affari
i contribuenti sono assoggettati al regime ordinario (volume superiore a
309.874 €) o al regime semplificato. I due regimi comportano obblighi diversi
per i contribuenti.
▸ Limiti
alla detrazione dell’iva.
▸ Limiti oggettivi di indetraibilità (derivanti
dalla natura dei beni acquistati)
▸ Indetraibilità totale
Non è detraibile l’iva pagata
sull’acquisto di una serie di beni e servizi, avvenuto nell’esercizio
dell’impresa o professione, anche se in parte (es. auto) utilizzati anche per
uso privato, tra cui:
▸ Acquisto di autovetture, autoveicoli, motocicli
utilizzati sia nell’esercizio dell’impresa che per uso personale (uso
promiscuo). A partire dal 2006 non è più possibile detrarre parzialmente l’iva,
e l’indetraibilità è totale.
▸ Spese d’albergo, alimenti e bevande sostenute
nell’esercizio dell’impresa
▸ Acquisto di navi, imbarcazioni e altri beni di
lusso utilizzati nell’impresa
▸ Indetraibilità parziale (detraibilità
parziale)
I casi di detraibilità parziale
non sono molti: il legislatore nella grande maggioranza dei casi dispone la
detraibilità o indetraibilità totale.
Sono esempi di detraibilità
parziale quello dell’iva sui telefoni cellulari (detraibilità del 50%)
▸ Limiti soggettivi di indetraibilità (derivanti
dal fatto che il soggetto svolge anche operazioni esenti)
Le operazioni esenti non sono
considerate tassabili iva per motivi sociali. Tra esse vi sono il credito, le
prestazioni sanitarie, le prestazioni educative, i trasporti pubblici urbani.
Il soggetto che effettua
operazioni esenti (imprenditori che esercitano il credito, le prestazioni
sanitarie ecc.) non può detrarre l’iva pagata sugli acquisti
▸ Il meccanismo del pro-rata per le operazioni esenti
Se al volume di affari
concorrono abitualmente sia operazioni imponibili che esenti la detrazione può
essere esercitata per l’importo calcolato applicando a tutta l’iva assolta a
monte la percentuale di detraibilità (detta pro-rata) pari al rapporto tra le
operazioni che danno diritto alla detrazione effettuata nell’anno e le stesse
aumentate delle operazioni esenti.
▸ L’autoconsumo
L'autoconsumo è la destinazione
di beni e di servizi all'utilizzo privato personale o familiare, anche in
dipendenza di cessazione dell'attività, ovvero la destinazione di beni e
servizi ad altre utilizzazioni e finalità estranee all'attività svolta (ad es.
la trasformazione di una fabbrica in un museo)
Esiste quindi un autoconsumo di
beni, uno di servizi, e un autoconsumo dipendente da cessazione dell'attività o
destinazione a finalità estranee
L’autoconsumo da cessazione
dell’attività è sempre imponibile
L’autoconsumo di beni, sia da
parte di imprenditori che di artisti e professionisti è imponibile, tranne il
caso in cui la relativa iva sugli acquisti non sia detraibile (es. operazioni
esenti)
Tra gli autoconsumi di servizi
sono soggetti ad iva solo quelli di servizi ad iva sugli acquisti detraibile,
di valore unitario superiore a 28,5 € ed effettuate da imprese
▸ Le
cessioni e prestazioni gratuite
▸ Cessioni gratuite di beni
Sono soggette ad iva solo se
effettuate da impreditori (non professionisti o artisti) e rientrano
nell’oggetto dell’impresa
▸ Prestazioni gratuite di servizi
Sono soggette ad iva solo se
effettuate da imprese, con iva sugli acquisti detraibile, di valore unitario
superiore a 28,5 € ed effettuate da imprese
▸ Operazioni
imponibili
Affinché un’operazione rientri
nel campo applicativo dell’iva devono coesistere tre requisiti:
▸ Requisito soggettivo: l’operazione deve essere
effettuata da imprese, artisti o professionisti, rispettivamente nell’esercizio
dell’impresa, arte o professione, oppure da qualsiasi soggetto, se si tratta di
importazioni
▸ Requisito oggettivo: sono imponibili le
cessioni di beni a titolo oneroso che comportano il trasferimento della
proprietà o la costituzione di diritti reali di godimento su cosa altrui
(usufrutto, enfiteusi ecc.). Sono imponibili le prestazioni a titolo oneroso di
servizi che comportino obblighi di fare, non fare, sopportare o permettere,
come quelle derivanti da contratti di trasporto, spedizione, mandato, agenzia,
locazione di immobili ecc.
▸ Requisito territoriale: sono imponibili le
cessioni effettuate nel territorio dello stato italiano a residenti o non
residenti (si pensi ai pasti consumati da un turista straniero). Si considerano
effettuate nel territorio dello stato italiano le cessioni aventi ad oggetto
beni immobili esistenti nel territorio dello stato, beni mobili esistenti nel
territorio dello stato, prodotti in Italia o che siano già stati sdoganati
(“nazionalizzati”). Si considerano effettuate nel territorio dello stato le
prestazioni di servizi rese da soggetti aventi domicilio o residenza in Italia
o rese a soggetti italiani da operatori esteri con stabile organizzazione in
Italia.
Mancano del requisito
territoriale le cosiddette operazioni non imponibili (esportazioni verso paesi
UE o extra-UE)
Il loro regime è il seguente:
▸ Sono soggette a fatturazione e registrazione
▸ Concorrono a formare il volume d'affari
· Consentono la detrazione pagata sugli acquisti
dal cedente
▸ Operazioni
estranee
Comprendono operazioni che non
hanno uno o più dei tre requisiti delle operazioni iva
Sono ad esempio operazioni
estranee le cessioni di beni o prestazione di servizi effettuate da soggetti
che non esercitano attività imprenditoriale né arti o professioni
Il loro regime è il seguente:
▸ Non sono soggette a fatturazione né a
registrazione
· Non concorrono a formare il volume d'affari
· Non consentono al cedente di detrarre l'Iva
pagata sugli acquisti
▸ Operazioni
esenti
Comprendono operazioni che
posseggono tutti e tre i requisiti ma che per motivi sociali la legge non
considera tassabili con l'Iva
Tra le operazioni esenti vi
sono le operazioni di credito, le prestazioni sanitarie, le prestazioni
educative, i trasporti pubblici urbani (es. taxi, autobus)
Il loro regime è il seguente:
▸ Sono soggette a fatturazione e registrazione
(tranne che il contribuente non comunichi all'ufficio Iva di aver scelto di non
fatturare)
▸ Concorrono in linea di massima a formare il
volume d'affari, anche se non tutte, se il contribuente ha scelto di fatturarle
▸ Il cliente può scegliere di non fatturarle né
registrarle, e in tal caso non concorrono a formare il volume d’affari
▸ Nel caso che siano state effettuate sia
operazioni imponibili che operazioni esenti la detrazione dell’IVA è consentita
in misura ridotta (meccanismo del pro-rata)
In altre parole, non consentono
la (piena) detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti: la detrazione avviene col
meccanismo del pro-rata, e una data percentuale di iva pagata sugli acquisti
non è detraibile
▸ Operazioni
escluse
Sono quelle operazioni che non
vengono considerate cessioni di beni o di servizi effettuate nell’esercizio di
una impresa o di una professione. Una attenta lettura delle norme IVA
porterebbe ad escluderle dall’area di applicazione del tributo, ma si tratta di
casi per i quali il legislatore ha voluto fare chiarezza.
Tra le operazioni escluse vi
sono le cessioni effettuate da imprenditori di beni che non rientrano
nell’oggetto dell’impresa (es. macchinari utilizzati per produrre),
conferimenti di aziende in società, autoservizi (ad es. la manutenzione della
propria auto fatta dal carrozziere o la potatura del proprio giardino fatta
dall’agricoltore).
▸ Operazioni
non imponibili
Si tratta di due tipi distinti
di operazioni:
▸ Esportazioni verso paesi extra-UE (che la
legge iva chiama “esportazioni”)
▸ Esportazioni verso paesi UE (che la legge iva
non chiama “esportazioni” ma “cessioni intracomunitarie”)
Vedi i relativi paragrafi
▸ Esportazioni
(verso paesi extra-UE)
Sono quelle che non si
considerano effettuate nel territorio dello stato. Comprendono le esportazioni
fuori dei confini della Unione Europea e le prestazioni internazionali di
servizi a soggetti residenti fuori dell’Unione Europea.
Questi beni e servizi sono
assoggettate a tributo nel paese di destinazione
Le esportazioni verso paesi
non-UE sono non imponibili. L’esportatore italiano di auto ottiene dallo stato
il rimborso dell’iva che ha pagato acquistando l’auto dalla fabbrica (iva sugli
acquisti). L’esportatore non inserisce l’iva nel prezzo di vendita dell’auto.
La ragione per cui le
esportazioni verso paesi non-UE sono non imponibili risiede nel fatto che
altrimenti i prodotti italiani, rispetto ai prodotti stranieri, avrebbero un
prezzo più alto dovuto all’iva e sarebbero svantaggiati nella concorrenza
internazionale.
Il loro regime è il seguente:
▸ Sono soggette a fatturazione e registrazione
▸ Concorrono a formare il volume d'affari
· Consentono la detrazione dell' Iva pagata
sugli acquisti dal cedente
▸ Le
operazioni intracomunitarie
▸ Comprendono le cessioni intracomunitarie di
beni e gli acquisti intracomunitari di beni. Attualmente, la mancata
armonizzazione delle aliquote iva non consente di considerare imponibili le
cessioni intracomunitarie in modo che una parte dell’iva vada allo stato
esportatore e una parte allo stato importatore.
E’ pertanto in vigore un regime
transitorio in base al quale alcune operazioni sono considerate imponibili e
altre come operazioni non-imponibili.
In futuro, quando le aliquote
iva saranno armonizzate, tutte le cessioni intracomunitarie saranno imponibili,
e l’importatore tedesco pagherà all’esportatore italiano l’iva sull’auto, e
tale iva andrà allo stato italiano. La differenza tra l’iva addebitata al
cliente tedesco e quella pagata all’esportatore italiano andrà invece allo
stato tedesco.
Il regime transitorio serve per
evitare effetti indesiderati dovuti alla diversità di aliquote: supponiamo che
un soggetto italiano effettui una cessione di beni ad un soggetto tedesco per €
1013. Se l'aliquota Iva italiana è del 20% e quella tedesca del 10%, il
soggetto tedesco, nel momento in cui rivenderà il bene ad altro soggetto
tedesco per € 1500 riscuoterà € 150 di Iva a debito e avrà pagato sull'acquisto
€ 202,6 che è la sua iva a credito verso lo stato tedesco. Lo Stato tedesco
sarà quindi costretto a pagargli la differenza di € 50,2: è come se la
Germania, tramite l'importatore, versasse all'Italia tale differenza tra la sua
imposta e quella italiana.
▸ Cessioni intracomunitarie di beni
▸ Cessioni intracomunitarie non imponibili in
Italia (paese di origine)
Non sono imponibili in Italia
le cessioni a titolo oneroso effettuate da un soggetto passivo iva ad un
soggetto passivo iva. Queste cessioni sono imponibili nel paese di
destinazione.
Tali cessioni sono non imponibili
in Italia. La ragione è che il regime comunitario transitorio prevede che il
bene sia tassato nel paese di destinazione.
Il soggetto che effettua la
cessione intracomunitaria (acquisto o vendita) deve emettere una fattura
numerata con l’indicazione “operazione non imponibile”, al posto dell’ammontare
dell’iva. Le fatture emesse in relazione a cessioni intracomunitarie vanno
registrate distintamente sul registro delle fatture emesse.
▸ Cessioni intracomunitarie imponibili in Italia
(paese di origine)
Sono le cessioni a persone
fisiche non soggetti iva (non imprenditori né professionisti intellettuali).
▸ Acquisti intracomunitari
▸ Acquisti intracomunitari corrispondenti a
cessioni non imponibili nel paese straniero
Le importazioni da paesi UE non
vengono chiamate “importazioni” nella legge IVA, ma “acquisti intracomunitari”.
La parola “importazioni” rimane riservata alle importazioni da paesi extra-UE
L'acquirente italiano soggetto
iva (imprenditore o professionista) riceve la fattura emessa dal cedente
straniero senza imposta. Per emettere fattura senza imposta il cedente italiano
chiede il numero di partita iva attribuito ai cessionario straniero.
L'acquirente italiano deve
calcolare l'iva e annotarla sulla fattura.
La fattura viene registrata sia
nel registro delle fatture ricevute che in quello delle fatture emesse.
Si consideri ad es. Ia cessione
di un computer da un produttore tedesco ad un rivenditore italiano al prezzo di
€ 1.000. Il produttore tedesco emette fattura senza iva. L'imprenditore italiano
calcola l'iva di € 200 e la scrive in fattura registrando poi questa sia a
debito che a credito. Al momento di rivendere il computer al cliente ad un
prezzo di € 2.000 incassa € 400 di iva
che risulta interamente a debito e va quindi versata allo Stato.
L’iva su queste cessioni non va
liquidata in dogana. Alla dogana va solo inviato, periodicamente, l’elenco
riepilogativo di tali operazioni.
▸ Acquisti intracomunitari corrispondenti a
cessioni imponibili nel paese stranieri
L’imposta va liquidata in dogana.
▸ Importazioni
(da paesi extra-UE)
Le importazioni da paesi
extra-UE (definite “importazioni” nella legge IVA) sono colpite in dogana da
IVA.
L’iva colpisce sia
l’importazione effettuata nell’esercizio di un’impresa che l’importazione
effettuata da un privato (es. acquisto di un libro via internet).
L’importatore di auto registra
l’iva risultante dalla bolletta doganale come iva a credito. Quando vende
l’auto ad un cliente italiano gli addebita la relativa iva (iva a debito) e
versa allo stato la differenza tra l’iva pagatagli dal cliente e l’iva pagata
in dogana, riprendendosi la somma pagata in dogana.
▸ Prospettive
future
La legge di delega di riforma
del sistema fiscale italiano (legge 80/2003) ha dettato i criteri informatori
della riforma dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare per quanto
riguarda l’adeguamento alle direttive comunitarie:
▸ Progressiva riduzione delle indetraibilità
▸ Coordinamento col sistema dell’accisa
▸ Razionalizzazione dei sistemi speciali (libri
e giornali, lavoratori agricoli, panettieri ecc.) in funzione della
particolarità dei settori interessati
▸ Semplificazione degli adempimenti
▸ Semplificazione delle disposizioni relative
alla detrazione e alla rettifica della detrazione
▸ Semplificazione e razionalissazione delle
dispisizioni sul rimborso dell’imposta
▸ Armonizzazione delle diverse forme di
detraibilità e deducibilità previste ai fini IVA e delle imposte sui redditi
▸ Previsione di norme che consentono di
escludere dalla base imponibile la quota del corrispettivo destinato dal
consumatore finale a finalità etiche.