L’Imposta sul Valore Aggiunto

 

 

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  Meccanismo iva

  Caratteri iva

  Il volume d’affari

  Limiti alla detrazione dell’iva.

  Il meccanismo del pro-rata per le operazioni esenti

  L’autoconsumo

  Le cessioni e prestazioni gratuite

  Operazioni imponibili

  Operazioni estranee

  Operazioni esenti

  Operazioni escluse

  Operazioni non imponibili

  Esportazioni (verso paesi extra-UE)

  Le operazioni intracomunitarie

  Importazioni (da paesi extra-UE)

  Prospettive future

 

 

  Meccanismo iva

La determinazione dell’IVA di un periodo si basa su tre presupposti:

  L’iva addebitata sulle fatture emesse e quella accreditata sulle fatture ricevute, rappresentano rispettivamente un debito o un credito verso lo stato, indipendentemente dall’incasso o dal pagamento della fattura

  Il valore dell’iva da versare è calcolato con riferimento ad una massa di atti economici compiuti in un determinato periodo di tempo (mese o trimestre)

  L’iva è determinata col sistema di detrazione “imposta da imposta”, in cui si determina direttamente l’imposta facendo la differenza tra l’iva a debito e l’iva a credito del periodo considerato.

Il metodo alternativo, è quello “base da base”, in cui si determina prima la base imponibile facendo la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, applicando poi l’aliquota a tale differenza

  L’obbligo della rivalsa e quello della detrazione gravano su imprenditori, professionisti, artisti, che sono i contribuenti di diritto o percossi, mentre contribuenti di fatto o incisi sono i consumatori finali

 

  Caratteri iva

  E’ un’imposta indiretta, in quanto colpisce i consumi che rappresentano una manifestazione indiretta della capacità contributiva

  E’ un’imposta proporzionale con aliquote variabili a seconda del bene colpito

  E’ un’imposta generale, in quanto colpisce la quasi totalità dei beni e servizi

  E’ un’imposta neutra, in quanto la sua incidenza sul consumatore, che è il soggetto effettivamente inciso, non varia al variare dei passaggi del bene e perché normalmente non rappresenta un costo per l’impresa, per il professionista e per l’artista

  E’ un’imposta trasparente in quanto si conosce esattamente in quale misura incide sul prezzo finale

  E’ un’imposta plurifase in quanto è applicata in tutti i passaggi del bene

  E’ un’imposta sul valore aggiunto: ad ogni passaggio l’imprenditore, il professionista o l’artista, che sono contribuenti di diritto, pagano l’iva corrispondente al valore aggiunto prodotto e non sull’intero valore del bene. Le imposte che ad ogni passaggio fanno pagare una percentuale sul valore pieno sono dette “cumulative” o “sul valore pieno”.

  E’ un’imposta che si trasla sul consumatore finale, che è il contribuente di fatto o inciso

 

  Il volume d’affari

Il volume d’affari annuo consiste nell’ammontare di tutte le operazioni  effettuate nel corso dell’anno solare che sono state o avrebbero dovuto essere registrate.

Fanno parte del volume d’affari le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni escluse ed estranee non fanno parte del volume d’affari.

In relazione al volume d’affari i contribuenti sono assoggettati al regime ordinario (volume superiore a 309.874 €) o al regime semplificato. I due regimi comportano obblighi diversi per i contribuenti.

 

  Limiti alla detrazione dell’iva.

  Limiti oggettivi di indetraibilità (derivanti dalla natura dei beni acquistati)

  Indetraibilità totale

Non è detraibile l’iva pagata sull’acquisto di una serie di beni e servizi, avvenuto nell’esercizio dell’impresa o professione, anche se in parte (es. auto) utilizzati anche per uso privato, tra cui:

  Acquisto di autovetture, autoveicoli, motocicli utilizzati sia nell’esercizio dell’impresa che per uso personale (uso promiscuo). A partire dal 2006 non è più possibile detrarre parzialmente l’iva, e l’indetraibilità è totale.

  Spese d’albergo, alimenti e bevande sostenute nell’esercizio dell’impresa

  Acquisto di navi, imbarcazioni e altri beni di lusso utilizzati nell’impresa

  Indetraibilità parziale (detraibilità parziale)

I casi di detraibilità parziale non sono molti: il legislatore nella grande maggioranza dei casi dispone la detraibilità o indetraibilità totale.

Sono esempi di detraibilità parziale quello dell’iva sui telefoni cellulari (detraibilità del 50%)

  Limiti soggettivi di indetraibilità (derivanti dal fatto che il soggetto svolge anche operazioni esenti)

Le operazioni esenti non sono considerate tassabili iva per motivi sociali. Tra esse vi sono il credito, le prestazioni sanitarie, le prestazioni educative, i trasporti pubblici urbani.

Il soggetto che effettua operazioni esenti (imprenditori che esercitano il credito, le prestazioni sanitarie ecc.) non può detrarre l’iva pagata sugli acquisti

 

  Il meccanismo del pro-rata per le operazioni esenti

Se al volume di affari concorrono abitualmente sia operazioni imponibili che esenti la detrazione può essere esercitata per l’importo calcolato applicando a tutta l’iva assolta a monte la percentuale di detraibilità (detta pro-rata) pari al rapporto tra le operazioni che danno diritto alla detrazione effettuata nell’anno e le stesse aumentate delle operazioni esenti.

 

  L’autoconsumo

L'autoconsumo è la destinazione di beni e di servizi all'utilizzo privato personale o familiare, anche in dipendenza di cessazione dell'attività, ovvero la destinazione di beni e servizi ad altre utilizzazioni e finalità estranee all'attività svolta (ad es. la trasformazione di una fabbrica in un museo)

Esiste quindi un autoconsumo di beni, uno di servizi, e un autoconsumo dipendente da cessazione dell'attività o destinazione a finalità estranee

L’autoconsumo da cessazione dell’attività è sempre imponibile

L’autoconsumo di beni, sia da parte di imprenditori che di artisti e professionisti è imponibile, tranne il caso in cui la relativa iva sugli acquisti non sia detraibile (es. operazioni esenti)

Tra gli autoconsumi di servizi sono soggetti ad iva solo quelli di servizi ad iva sugli acquisti detraibile, di valore unitario superiore a 28,5 € ed effettuate da imprese

 

  Le cessioni e prestazioni gratuite

  Cessioni gratuite di beni

Sono soggette ad iva solo se effettuate da impreditori (non professionisti o artisti) e rientrano nell’oggetto dell’impresa

  Prestazioni gratuite di servizi

Sono soggette ad iva solo se effettuate da imprese, con iva sugli acquisti detraibile, di valore unitario superiore a 28,5 € ed effettuate da imprese

 

  Operazioni imponibili

Affinché un’operazione rientri nel campo applicativo dell’iva devono coesistere tre requisiti:

  Requisito soggettivo: l’operazione deve essere effettuata da imprese, artisti o professionisti, rispettivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, oppure da qualsiasi soggetto, se si tratta di importazioni

  Requisito oggettivo: sono imponibili le cessioni di beni a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali di godimento su cosa altrui (usufrutto, enfiteusi ecc.). Sono imponibili le prestazioni a titolo oneroso di servizi che comportino obblighi di fare, non fare, sopportare o permettere, come quelle derivanti da contratti di trasporto, spedizione, mandato, agenzia, locazione di immobili ecc.

  Requisito territoriale: sono imponibili le cessioni effettuate nel territorio dello stato italiano a residenti o non residenti (si pensi ai pasti consumati da un turista straniero). Si considerano effettuate nel territorio dello stato italiano le cessioni aventi ad oggetto beni immobili esistenti nel territorio dello stato, beni mobili esistenti nel territorio dello stato, prodotti in Italia o che siano già stati sdoganati (“nazionalizzati”). Si considerano effettuate nel territorio dello stato le prestazioni di servizi rese da soggetti aventi domicilio o residenza in Italia o rese a soggetti italiani da operatori esteri con stabile organizzazione in Italia.

Mancano del requisito territoriale le cosiddette operazioni non imponibili (esportazioni verso paesi UE o extra-UE)

Il loro regime è il seguente:

  Sono soggette a fatturazione e registrazione

  Concorrono a formare il volume d'affari

·  Consentono la detrazione pagata sugli acquisti dal cedente

 

  Operazioni estranee

Comprendono operazioni che non hanno uno o più dei tre requisiti delle operazioni iva

Sono ad esempio operazioni estranee le cessioni di beni o prestazione di servizi effettuate da soggetti che non esercitano attività imprenditoriale né arti o professioni

Il loro regime è il seguente:

  Non sono soggette a fatturazione né a registrazione

·  Non concorrono a formare il volume d'affari

·  Non consentono al cedente di detrarre l'Iva pagata sugli acquisti

 

  Operazioni esenti

Comprendono operazioni che posseggono tutti e tre i requisiti ma che per motivi sociali la legge non considera tassabili con l'Iva

Tra le operazioni esenti vi sono le operazioni di credito, le prestazioni sanitarie, le prestazioni educative, i trasporti pubblici urbani (es. taxi, autobus)

Il loro regime è il seguente:

  Sono soggette a fatturazione e registrazione (tranne che il contribuente non comunichi all'ufficio Iva di aver scelto di non fatturare)

  Concorrono in linea di massima a formare il volume d'affari, anche se non tutte, se il contribuente ha scelto di fatturarle

  Il cliente può scegliere di non fatturarle né registrarle, e in tal caso non concorrono a formare il volume d’affari

  Nel caso che siano state effettuate sia operazioni imponibili che operazioni esenti la detrazione dell’IVA è consentita in misura ridotta (meccanismo del pro-rata)

In altre parole, non consentono la (piena) detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti: la detrazione avviene col meccanismo del pro-rata, e una data percentuale di iva pagata sugli acquisti non è detraibile

 

  Operazioni escluse

Sono quelle operazioni che non vengono considerate cessioni di beni o di servizi effettuate nell’esercizio di una impresa o di una professione. Una attenta lettura delle norme IVA porterebbe ad escluderle dall’area di applicazione del tributo, ma si tratta di casi per i quali il legislatore ha voluto fare chiarezza.

Tra le operazioni escluse vi sono le cessioni effettuate da imprenditori di beni che non rientrano nell’oggetto dell’impresa (es. macchinari utilizzati per produrre), conferimenti di aziende in società, autoservizi (ad es. la manutenzione della propria auto fatta dal carrozziere o la potatura del proprio giardino fatta dall’agricoltore).

 

  Operazioni non imponibili

Si tratta di due tipi distinti di operazioni:

  Esportazioni verso paesi extra-UE (che la legge iva chiama “esportazioni”)

  Esportazioni verso paesi UE (che la legge iva non chiama “esportazioni” ma “cessioni intracomunitarie”)

Vedi i relativi paragrafi

 

  Esportazioni (verso paesi extra-UE)

Sono quelle che non si considerano effettuate nel territorio dello stato. Comprendono le esportazioni fuori dei confini della Unione Europea e le prestazioni internazionali di servizi a soggetti residenti fuori dell’Unione Europea.

Questi beni e servizi sono assoggettate a tributo nel paese di destinazione

Le esportazioni verso paesi non-UE sono non imponibili. L’esportatore italiano di auto ottiene dallo stato il rimborso dell’iva che ha pagato acquistando l’auto dalla fabbrica (iva sugli acquisti). L’esportatore non inserisce l’iva nel prezzo di vendita dell’auto.

La ragione per cui le esportazioni verso paesi non-UE sono non imponibili risiede nel fatto che altrimenti i prodotti italiani, rispetto ai prodotti stranieri, avrebbero un prezzo più alto dovuto all’iva e sarebbero svantaggiati nella concorrenza internazionale.

Il loro regime è il seguente:

  Sono soggette a fatturazione e registrazione

  Concorrono a formare il volume d'affari

·  Consentono la detrazione dell' Iva pagata sugli acquisti dal cedente

 

  Le operazioni intracomunitarie

  Comprendono le cessioni intracomunitarie di beni e gli acquisti intracomunitari di beni. Attualmente, la mancata armonizzazione delle aliquote iva non consente di considerare imponibili le cessioni intracomunitarie in modo che una parte dell’iva vada allo stato esportatore e una parte allo stato importatore.

E’ pertanto in vigore un regime transitorio in base al quale alcune operazioni sono considerate imponibili e altre come operazioni non-imponibili.

In futuro, quando le aliquote iva saranno armonizzate, tutte le cessioni intracomunitarie saranno imponibili, e l’importatore tedesco pagherà all’esportatore italiano l’iva sull’auto, e tale iva andrà allo stato italiano. La differenza tra l’iva addebitata al cliente tedesco e quella pagata all’esportatore italiano andrà invece allo stato tedesco.

Il regime transitorio serve per evitare effetti indesiderati dovuti alla diversità di aliquote: supponiamo che un soggetto italiano effettui una cessione di beni ad un soggetto tedesco per € 1013. Se l'aliquota Iva italiana è del 20% e quella tedesca del 10%, il soggetto tedesco, nel momento in cui rivenderà il bene ad altro soggetto tedesco per € 1500 riscuoterà € 150 di Iva a debito e avrà pagato sull'acquisto € 202,6 che è la sua iva a credito verso lo stato tedesco. Lo Stato tedesco sarà quindi costretto a pagargli la differenza di € 50,2: è come se la Germania, tramite l'importatore, versasse all'Italia tale differenza tra la sua imposta e quella italiana.

 

  Cessioni intracomunitarie di beni

  Cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia (paese di origine)

Non sono imponibili in Italia le cessioni a titolo oneroso effettuate da un soggetto passivo iva ad un soggetto passivo iva. Queste cessioni sono imponibili nel paese di destinazione.

Tali cessioni sono non imponibili in Italia. La ragione è che il regime comunitario transitorio prevede che il bene sia tassato nel paese di destinazione.

Il soggetto che effettua la cessione intracomunitaria (acquisto o vendita) deve emettere una fattura numerata con l’indicazione “operazione non imponibile”, al posto dell’ammontare dell’iva. Le fatture emesse in relazione a cessioni intracomunitarie vanno registrate distintamente sul registro delle fatture emesse.

  Cessioni intracomunitarie imponibili in Italia (paese di origine)

Sono le cessioni a persone fisiche non soggetti iva (non imprenditori né professionisti intellettuali).

  Acquisti intracomunitari

  Acquisti intracomunitari corrispondenti a cessioni non imponibili nel paese straniero

Le importazioni da paesi UE non vengono chiamate “importazioni” nella legge IVA, ma “acquisti intracomunitari”. La parola “importazioni” rimane riservata alle importazioni da paesi extra-UE

L'acquirente italiano soggetto iva (imprenditore o professionista) riceve la fattura emessa dal cedente straniero senza imposta. Per emettere fattura senza imposta il cedente italiano chiede il numero di partita iva attribuito ai cessionario straniero.

L'acquirente italiano deve calcolare l'iva e annotarla sulla fattura.

La fattura viene registrata sia nel registro delle fatture ricevute che in quello delle fatture emesse.

Si consideri ad es. Ia cessione di un computer da un produttore tedesco ad un rivenditore italiano al prezzo di € 1.000. Il produttore tedesco emette fattura senza iva. L'imprenditore italiano calcola l'iva di € 200 e la scrive in fattura registrando poi questa sia a debito che a credito. Al momento di rivendere il computer al cliente ad un prezzo di  € 2.000 incassa € 400 di iva che risulta interamente a debito e va quindi versata allo Stato.

L’iva su queste cessioni non va liquidata in dogana. Alla dogana va solo inviato, periodicamente, l’elenco riepilogativo di tali operazioni.

  Acquisti intracomunitari corrispondenti a cessioni imponibili nel paese stranieri

L’imposta va liquidata in dogana.

 

  Importazioni (da paesi extra-UE)

Le importazioni da paesi extra-UE (definite “importazioni” nella legge IVA) sono colpite in dogana da IVA.

L’iva colpisce sia l’importazione effettuata nell’esercizio di un’impresa che l’importazione effettuata da un privato (es. acquisto di un libro via internet).

L’importatore di auto registra l’iva risultante dalla bolletta doganale come iva a credito. Quando vende l’auto ad un cliente italiano gli addebita la relativa iva (iva a debito) e versa allo stato la differenza tra l’iva pagatagli dal cliente e l’iva pagata in dogana, riprendendosi la somma pagata in dogana.

 

  Prospettive future

La legge di delega di riforma del sistema fiscale italiano (legge 80/2003) ha dettato i criteri informatori della riforma dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento alle direttive comunitarie:

  Progressiva riduzione delle indetraibilità

  Coordinamento col sistema dell’accisa

  Razionalizzazione dei sistemi speciali (libri e giornali, lavoratori agricoli, panettieri ecc.) in funzione della particolarità dei settori interessati

  Semplificazione degli adempimenti

  Semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione e alla rettifica della detrazione

  Semplificazione e razionalissazione delle dispisizioni sul rimborso dell’imposta

  Armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini IVA e delle imposte sui redditi

  Previsione di norme che consentono di escludere dalla base imponibile la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche.