LA FINANZA LOCALE

 

     

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La finanza locale in generale

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

ICI: Nozione, caratteri, imponibile.

ICI: Aliquote, Accertamento,  riscossione.

 

 

 

 

 

La finanza locale in generale

 

La nostra Costituzione riconosce agli enti locali territoriali, cioè alle Regioni, alle Province e ai Comuni, una personalità giuridica pubblica, un’autonomia amministrativa e una potestà tributaria. L’autonomia finanziaria è espressamente riconosciuta alle Regioni dall’art. 119, il quale afferma che le Regioni “Stabiliscono e applicano tributi ed enrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi dic oordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”

Il sistema di finanza locale adottato dal nostro ordinamento è quello misto, fondato in parte sui tributi locali e in parte sulla partecipazione al gettito statale. In questi ultimi annim, nel nostro Paese si è sollecitata da più parti l’introduzine di un effettivo “decentramento fiscale e finanziario”, nel quadro di un’organica riforma istituzionale degli enti autarchici territoriali in senso marcatamente autonomsitico.

Il decentramento finanziario, secondo i suoi sostenitori, dovrebbe inoltre assicurare una maggiore efficienza e una ppiù incisiva trasparenza nella gestione della spesa pubblica (oltre che uan drastica riduzione dei trasferimenti dello Stato nelle casse delle Regioni, delle Province e dei Comuni).

 

Con decorrenza dall’anno 2003 viene riconosciuta una maggiore autonomia finanziaria agli enti territoriali in applicazione dell’art. 119 della Costituzione, con particolare riferimento alle province e ai comuni.

Uno dei cardini del federalismo fiscale italiano è proprio l’IRE. Alle province viene infatti accordata una compartecipazione al gettito di questo tributo statale nella misura dell’1% del “riscosso”. Per i comuni la percentuale è del 6,5%. Le regioni non partecipano al gettito dell’Ire, giacché la loro autosufficienza finanziaria è, per il momento, assicurata dall’Irap e dalla compartecipazione al gettito dell’IVA

Questa condivisione delle entrate fornite dalla più importante imposta statale è però controbilanciata da una serie di misure restrittive:

  Dal 2004 sono soppressi i trasferimenti di risorse alle regioni a carico del bilancio dello Stato (tranne quelli destinati a finanziare le spese per la sanità e per i trasporti pubblici)

  Vengono estesi alle regioni, alle province e ai comuni i vincoli derivanti dal patto di stabilità dei trattati di Maastricht sul contenimento dei disavanzi di bilancio (dati dalla differenza tra entrate finali e spese correnti). Allo scopo di contenere i deficit delle regioni entro i limiti stabiliti ogni anno dalla legge finanziaria, viene compiuto trimestralmente un “monitoraggio” statale sui flussi di cassa di questi anti

  Se gli enti territoriali, in violazione del principio costituzionale prescritto dall’art. 119, ricorrono all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento (ossia, le spese correnti), le relative delibere sono da considerarsi nulle e gli amministratori che le hanno adottate saranno considerati contabilmente responsabili dinanzi alle sezioni regionali giurisdixionali della Corte dei conti

 

 

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

 

  Cosa significa “IRAP”? Quando è entrata in vigore tale imposta?

L’IRAP è l’acrostico di Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Con la sua entrata in vigore nel 1998 sono state abolite l’ILOR (Imposta Locale sui Redditi), l’ICIAP (Imposta Comunale sulle Imprese, Arti e Professioni), il contributo per il servizio sanitario, l’imposta patrimoniale sulle imprese, la tassa sull’attribuzione della partita Iva e i contributi sanitari.

 

  Quali sono i caratteri dell’’IRAP?

L’IRAP è una imposta:

  Reale, in quanto colpisce una determinata ricchezza tenendo conto sol della sua natura e non anche delle condizioni soggettive del contribuente

  Proporzionale

  Locale, il cui gettito è riscosso dalla regione nel cui territorio si è verificato il suo presupposto

  L’IRAP può essere definita una imposta diretta piuttosto che una imposta indiretta, ma non una imposta sui redditi (almeno nel senso in cui lo sono IRE e IRES). Infatti, a differenza delle imposte sui redditi, che colpiscono il valore aggiunto percepito, essa colpisce il valore aggiunto prodotto

  A differenza dell’IVA, che colpisce il valore aggiunto consumato, essa colpisce il valore aggiunto prodotto.

  E’ accertata dallo Stato

  L’accertamento si basa sull’autotassazione, ossia attraverso la presentazione della dichiarazione deel contribuente, che èp la stessa dichiarazione (opportunamente integrata) prevista ai fini dell’Ire (per le persone fisiche) e dell’Ires (per le persone giuridiche). L’amministrazione fiscale deve però trasmettere alle regioni le relative informazioni, affinché esse (in collaborazione con le province e i comuni) possano partecipare alle attività di controllo e di accertamento

  E’ indeducibile dalle imposte sui redditi (cioè il suo importo non può essere dedotto dalla base imponibile Ire né da quella Ires)

 

  Qual è il periodo di imposta dell’IRAP?

Il periodo di imposta dell’IRAP coincide con quello dell’Ire (se il contribuente è una persona fisica) o con quello dell’Ires (se è una persona giuridica)

 

  Che tipo di attività colpisce l’IRAP?

Sono soggetti passivi di imposta tutti i soggetti che svolgono una attività  abituale  diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi nel territorio di una Regione italiana. Si noti che non si richiede che l’attività sia commerciale (possono essere prodotti beni agricoli o servizi non classificabili come commerciali, come ad es. la consulenza legale agli iscritti ad una organizzazione di inquilini o di padroni di casa etc.) né che sia esercitata a scopo di lucro (beni e servizi possono anche essere ceduti gratuitamente)

In pratica, però, una definizione così ampia di “attività produttiva” vale solo per le società e gli enti e le Pubbliche Amministrazioni. Per le persone fisiche l’unica attività tassabile è quella consistente nell’esercizio di impresa agricola, impresa commerciale o di arte e professione.

In ogni caso l’attività delle società e delle persone giuridiche (“enti”) e delle amministrazioni dello Stato sono colpite dall’IRAP.

Una definizione così ampia di attività produttiva farebbe pensare che siano colpiti dall’IRAP perfino i servizi di cucina comune che un convento offre ai suoi frati.  Ma in realtà il decreto istitutivo stabilisce che per gli enti non commerciali il valore delle attività è collegato alla presenza di (pagamenti effettuati a) lavoratori dipendenti o assimilati, compresi lavoratori autonomi occasionali. E’ escluso quindi che attività svolte dai membri della società, o della organizzazione senza retribuzione possano essere tassate. Anche perché nel caso di questi servizi (come ad es. nei raduni degli scouts, nei ritiri di meditazione e preghiera promossi dai religiosi etc.) di solito i soggetti interessati dichiarano che le attività di preparazione pasti, di pulizia dei locali etc. sono svolte individualmente da ciascun partecipante, e non dalla organizzazione.

Sono escluse le attività di lavoro autonomo o di impresa che siano occasionali

 

  Quali sono i soggetti tenuti a pagare l’IRAP?

Le attività colpite dall’IRAP sono le attività svolte nel territorio della regione da:

  Società ed enti commerciali residenti

  Società ed enti commerciali non residenti per un periodo non inferiore a tre mesi e con stabile organizzazione nel territorio italiano (l’attività svolta senza stabile organizzazione non viene colpita dall’IRAP)

  Enti non commerciali residenti

  Enti non commerciali non residenti per un periodo non inferiore a tre mesi e con stabile organizzazione nel territorio italiano (l’attività svolta senza stabile organizzazione non viene colpita dall’IRAP)

  Società di persone residenti

  Società di persone non residenti per un periodo non inferiore a tre mesi e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato (l’attività svolta senza stabile organizzazione non viene colpita dall’IRAP)

  Imprenditori individuali residenti

  Imprenditori individuali non residenti per un periodo non inferiore a tre mesi e con una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (l’attività svolta senza stabile organizzazione non viene colpita dall’IRAP)

  Lavoratori autonomi residenti

  Lavoratori autonomi non residenti per un periodo non inferiore a tre mesi e con una stabile organizzazione o almeno una base fissa o un ufficio.

  Pubbliche Amministrazioni

  Le attività agricole esercitate nel territorio della regione da soggetti non residenti sono sempre tassabili

Viene colpita anche l’attività produttiva svolta all’estero da:

  Società ed enti commerciali residenti senza stabile organizzazione (l’attività svolta all’estero mediante stabile organizzazione non viene colpita dall’IRAP)

  Enti non commerciali residenti senza stabile organizzazione (l’attività svolta all’estero mediante stabile organizzazione non viene colpita dall’IRAP)

  Società di persone residenti senza stabile organizzazione (l’attività svolta all’estero mediante stabile organizzazione non viene colpita dall’IRAP)

  Imprenditori individuali residenti senza stabile organizzazione (l’attività svolta all’estero mediante stabile organizzazione non viene colpita dall’IRAP)

  Lavoratori autonomi residenti senza stabile organizzazione (l’attività svolta all’estero mediante stabile organizzazione non viene colpita dall’IRAP)

 

  Cosa si intende per soggetti “residenti”?

Persone fisiche, società e persone giuridiche sono considerate “residenti” secondo le norme sull’Ire-Ires

 

  Vi sono delle esenzioni dall’IRAP?

Sono esclusi tra gli altri, a determinate condizioni, gli agricoltori con reddito inferiore a cinque milioni.

 

  A chi spetta il gettito dell’IRAP?

Il gettito spetta alla regione sul cui territorio è esercitata l’attività. Se un soggetto svolge un’attività produttiva in più regioni, la base imponibile viene suddivisa tra le regioni proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale addetto con continuità  a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per un periodo di almeno 3 mesi nel territorio di ciascuna regione

 

  Cosa si intende per “Amministrazioni Pubbliche”?

Per “Amministrazioni Pubbliche” si intendono lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le scuole, le aziende autonome di stato, regiono, province, comuni, gli ospedali, le ASL, tutti gli enti pubblici non economici (gli enti pubblici economici sono soggetti irap come “enti commerciali”)

 

  Quali sono i “soggetti semplificati”?

I “soggetti semplificati” sono SNC, SAS, persone fisiche in contabilità semplificata in quanto i loro ricavi non superano un determinato ammontare.

Uno speciale regime di contabilità semplificata per imprese con ricavi di importo molto modesto è il regime forfettario di determinazione del reddito imponibile mediante applicazione di percentuali forfettarie ai ricavi.

A partire dal 1999 anche le imprese in contabilità semplificata determinano la base imponibile allo stesso modo dei soggetti in contabilità ordinaria, a meno che non rientrano nella fascia dei contribuenti “forfettari”.

 

  Cosa significa che l’IRAP colpisce il “valore aggiunto” prodotto dalle attività tassate?

Nella scienza economica il “valore aggiunto” è la differenza tra il valore dei beni o servizi prodotti e il valore dei beni strumentali non durevoli impiegati. Esso comprende normalmente i salari, gli stipendi, i profitti, gli ammortamenti (è cioè, se non diversamente specificato, un “valore aggiunto lordo”, perché è al lordo degli ammortamenti)

Il valore aggiunto come definito dalle norme IRAP comprende le spese per personale dipendente, gli interessi passivi, ma non comprende gli ammortamenti

 

  Come si determina la base imponibile per le imprese commerciali ordinarie?

L’imponibile è desunto dal conto economico civilistico ed è dato dal valore aggiunto prodotto, determinato dalla differnza tra il valore della produzione ed i costi sostenuti (costi per materie prime, per servizi, epr beni di terzi, per ammortamenti), ulteriormente diminuita delle variazioni delle rimanenze e degli oneri diversi

 

  Come si determina la base imponibile per le imprese commerciali semplificate?

A partire dal periodo di imposta in corso al 30.12.1999 anche i soggetti in contabilità semplificata determinano la base imponibile come quelli in contabilità ordinaria, tranne che non siano contribuenti forfettari.

 

  Come si determina la base imponibile delle imprese agricole?

L’imponibnile è desunto dai corrispettivi delle operazioni soggete all’Iva, diminuiti dei costi di acquisto dei beni destinati alla produzione

 

  Come si determina la base imponibile degli esercenti arti e professioni?

L’imponibile è dato dall’ammontare dei compensi diminuito dei costi (esclusi quelli del personale e compresi quelli di ammortamento) e dei compensi erogati a terzi (ad es. a consulenti, avvocati ecc.)

 

  Come si determina la base imponibile delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e degli enti non commerciali pubblici e privati?

L’imponibile è dato dall’ammontare delle retribuzioni corrisposte

 

  Qual è l’aliquota IRAP?

L’aliquota è fissata nella misura del 4,25%

Le regioni hanno la facoltà di maggiorare l’aliquota fino al 5,25%

Sono previste, anche in via transitoria, delle differenziazioni dell’aliquota e delle basi imponibili in relazione ai settori di attività, alle categorie dei soggetti passivo o su base territoriale, al fine di fare fronte a particolari esigenze di politica economica e redistributiva. In particolare, per l’agricoltura l’aliquota è ridotta al 2,5%; per i settori bancario, assicurativo e finanziario essa è elevata al 4,75%. Si tratta di aliquote provvisorie, che entro il 2002 confluiranno in quella ordinaria (4,75%)

Un ente non commerciale è un ente che svolge esclusivamente o principalmente un’attività economica. Un ente non commerciale è un ente che non svolge attività economica o la cui attività economica è secondaria (cioè non esclusiva né principale)

 

 

 

ICI: Nozione, caratteri, imponibile.

 

L’Ici è una imposta patrimoniale sugli immobili, il cui gettito è incamerato dai comuni nel cui territorio si verifica il suo presupposto.

I soggetti passivi sono i proprietari degli immobili situati nel territorio del comune, i titolari di diritti reali su di essi (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, ecc.), nonché i conduttori degli immobili strumentali in base a contratti di locazione finanziaria.

L’Ici grava:

·    Sul valore dei fabbricati a uso abitativo, determinato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 100

·    Sul valore dei fabbricati adibiti a esercizi professionali e commerciali, determinato moltiplicando la rendita catastale, rispettivamente, per i coefficienti 50 e 34

·    Sul valore delle aree fabbricabili, determinato sulla base del loro prezzo di mercato

·    Sul valore dei terreni agricoli, determinato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 75

Sono ammesse alcune esenzioni (ad es. a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Camere di commercio, delle ASL, dei fabbricati destinati all’esercizio del culto, ecc.).

Tra le riduzioni ricordiamo le seguenti:

·    L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

·    Sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente è ammessa la riduzione di 103,29 €. I comuni possono elevare questa detrazione, tenuto conto delle condizioni economiche e sociali del soggetto passivo, fino al limite di 258,23 € o ridurre l’imposta dovuta fino al 50%.

·    I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agrari, purché siano condotti dai medesimi, sono esenti fino a 25.822,84 € di valore. Godono inoltre di un abbattimento del prelievo per scaglioni successivi.

 

ICI: Aliquote, Accertamento,  riscossione.

 

L’ici è una imposta proporzionale. L’aliquota è stabilita dai comuni e può variare dal 4 al 7 per mille. In caso di macnata deliberazione del Consiglio comunale, si applica l’aliquota del 4 per mille.

L’ente ha la facoltà di differenziarlo in base alla destinazione dell’immobile (ad es. per le seconde case).

Può inoltre stabilire un’aliquota ridotta (non inferiore comunque al 4 per mille) per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente o locati a terzi, purché sempre come abitazione principale. Può ridurre l’aliquota  a favore dei locatori che sottoscrivano contratti di locazione a canone “concordato” (sulla base cioè di “contratti-tipo” stipulatitra le associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari di immobili) e aumentarla fino al 9 per mille sui fabbricati sfitti da almeno due anni, situati nelle aree ad alta tensione abitativa.

L’imposta è accertata dal Comune nel cui territorio l’immobile è situato, che la riscuote attraverso i suoi concessionari alla riscossione. L’accertamento viene compiuto con la dichiarazione del soggetto passivo, da effettuarsi su un apposito modello.

L’obbligo di dichiarazione non sussiste qualora, rispetto al periodo di imposta precedente (ossia, all’anno precedente), non siano intervenute variazioni delle generalità del contribuente e del valore contributivo dell’immobile.

Il Comune è incaricato di controllare le dichiarazioni e di verificare i versamenti eseguiti. Provvede inoltre a correggere gli errori materiali e di calcolo, liquidando l’imposta e notificando al contribuente l’eventuale maggiore imposta dovuta, nonché l’importo delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

L’Ici va versata in due rate:

·    La prima tra il 1 e il 30 Giugno (per un importo pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno di riferimento, che è l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione)

·    La seconda (per l’importo residuo) tra il 1 e il 20 Dicembre

Il contribuente ha tuttavia la facoltà di effettuare il versamento dell’intero importo del tributo dovuto in un’unica rata (quella relativa al periodo compreso tra il 1 e il 30 Giugno).

Per l’omesso o il tardivo pagamento si applica la sanzione amministrativa del 20% dell’ammontare dell’imposta non versata o tardivamente versata.