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La  compravendita

 

 

Il contratto di compravendita ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo.

E' un contratto consensuale, ad effetto reale, a prestazioni corrispettive.

La proprietà della cosa venduta passa al compratore momento del perfezionamento (cioè della stipulazione) del contratto.

Vi sono tuttavia dei casi in cui la proprietà della cosa venduta passa al compratore in un momento successivo a quello della stipulazione. I casi principali sono:

  Vendita di cosa futura, ancora da produrre (es. appartamento, raccolto agricolo)

La proprietà passa al momento in cui la cosa viene ad esistenza

  Vendita di cosa generica (grano, farina, olio ecc.)

la proprietà passa nel momento in cui il venditore ha separato, nel suo magazzino, la merce da destinare al compratore (la ha messa in cassette, sacchi, contenitori ecc. destinati al compratore)

Obbligazioni del venditore:

  Consegnare la cosa

  Garanzia per evizione

  Garanzia per vizi della cosa venduta

La garanzia per evizione consiste nel fatto che il venditore, nel caso che il compratore perda la proprietà della cosa perché essa risulta essere di un terzo, deve restituire il prezzo ricevuto, rimborsare tutte le spese sostenute e risarcire il danno subito dal compratore

La garanzia per vizi della cosa venduta consiste nel fatto che se la cosa ha difetti che la rendono non adatta all'uso o ne diminuiscono il valore (es. il cambio difettoso di un'auto) il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Obbligazioni del compratore:

  Pagare il prezzo

  Pagare le spese della vendita (ad es. il compenso del notaio che ha redatto il contratto)

 

 

 

La  locazione

 

 

La locazione è il contratto con il quale un soggetto (locatore) si obbliga a far godere (cioè a mettere a disposizione) a un altro (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, in cambio di un corrispettivo (canone).

La locazione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato (non superiore a 30 anni). Se la locazione è a tempo indeterminato essa si estingue con la disdetta (cioè la dichiarazione con cui una parte comunica all'altra che non intende proseguire il rapporto).

Obbligazioni del locatore:

  Consegnare la cosa

  Eseguire la manutenzione straordinaria, che include le riparazioni diverse da quelle ordinarie.

  Garantire il pacifico godimento della cosa

Il locatore dovrà difendere di fronte al giudice il conduttore di fronte a terzi che dichiarino di avere diritti sulla cosa. Se non lo fa o non vi riesce dovrà risarcire i danni per inadempimento.

Obbligazioni del conduttore:

  Prendere in consegna la cosa e mantenerla in buone condizioni mediante la manutenzione ordinaria, che include le piccole riparazioni.

  Servirsi della cosa solo per l'uso previsto dal contratto (ad es. non potrà utilizzare un terreno agricolo come camping)

  Pagare il canone

  Restituire la cosa alla fine della locazione

Fino al 1992 il canone massimo di locazione degli appartamenti era fissato in base a elementi indicati dalla legge (luogo dove l'appartamento si trovava, qualità dell'appartamento ecc.)(equo canone) e poteva essere aumentato annualmente solo di una percentuale stabilita in base alla legge. Non era possibile alle parti contrattare un prezzo superiore.

Le locazioni degli immobili costruiti dopo il 1992 non sono invece sottoposte ad equo canone, e anche per le locazioni di immobili costruiti prima del 1992 locatore e conduttore possono contrattare un prezzo superiore.

 

 

 

 

Il mutuo

 

 

Il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Normalmente il mutuo è utilizzato per concedere la disponibilità al mutuatario di una somma di denaro, di cui egli acquista la proprietà e che deve restituire alla scadenza insieme agli interessi.

Se sono stati pattuiti interessi usurari (cioè in misura eccessiva) la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse.

 

 

 

 

Il mandato

 

 

Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga dietro compenso a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra (mandante).

Il mandato è differente dal contratto di lavoro dipendente, perché mentre il lavoratore dipendente si obbliga a compiere atti materiali (guidare un camion, produrre beni con un macchinario) il mandante si obbliga a compiere atti giuridici.

Questi atti sono normalmente contratti, ma potrebbero anche essere disdette, cause dinanzi al giudice, ecc.

Il mandatario può avere la rappresentanza (procura) o no. Nel primo caso dichiara di agire in nome e per conto del mandante e gli effetti del contratto si verificano nei confronti del mandante. Nel secondo caso dichiara di agire in nome proprio e gli effetti del contratto (acquisto della proprietà, obbligo di pagamento di somme di denaro ecc.) si verificano nei suoi confronti. Egli dovrà poi, con un apposita dichiarazione di volontà ("negozio di trasferimento") dichiarare di voler trasferire questi effetti al mandante.

Obbligazioni del mandatario:

  Eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia

  Rendere conto al mandante (con una descrizione scritta, un conto finanziario ecc.) di quanto fatto

  Ritrasferire i diritto acquistati al mandante

Obbligazioni del mandante:

  Far avere al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, anticipando le spese e fornendogli le somme necessarie per adempiere i contratti.

  Pagargli un compenso

Il mandato si estingue, tra l'altro, per compimento dell'affare, per morte o incapacità legale del mandante o del mandatario, per rinunzia del mandatario o per revoca del mandante.