La
compravendita |
Il
contratto di compravendita ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di
una cosa o il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un
prezzo.
E' un
contratto consensuale, ad effetto reale, a prestazioni corrispettive.
La
proprietà della cosa venduta passa al compratore momento del perfezionamento
(cioè della stipulazione) del contratto.
Vi sono
tuttavia dei casi in cui la proprietà della cosa venduta passa al compratore in
un momento successivo a quello della stipulazione. I casi principali sono:
● Vendita di cosa futura, ancora da produrre
(es. appartamento, raccolto agricolo)
La
proprietà passa al momento in cui la cosa viene ad esistenza
● Vendita di cosa generica (grano, farina,
olio ecc.)
la
proprietà passa nel momento in cui il venditore ha separato, nel suo magazzino,
la merce da destinare al compratore (la ha messa in cassette, sacchi,
contenitori ecc. destinati al compratore)
Obbligazioni
del venditore:
● Consegnare la cosa
● Garanzia per evizione
● Garanzia per vizi della cosa venduta
La
garanzia per evizione consiste nel fatto che il venditore, nel caso che il
compratore perda la proprietà della cosa perché essa risulta essere di un
terzo, deve restituire il prezzo ricevuto, rimborsare tutte le spese sostenute
e risarcire il danno subito dal compratore
La
garanzia per vizi della cosa venduta consiste nel fatto che se la cosa ha
difetti che la rendono non adatta all'uso o ne diminuiscono il valore (es. il
cambio difettoso di un'auto) il compratore può chiedere la risoluzione del
contratto o la riduzione del prezzo.
Obbligazioni
del compratore:
● Pagare il prezzo
● Pagare le spese della vendita (ad es. il
compenso del notaio che ha redatto il contratto)
La locazione |
La
locazione è il contratto con il quale un soggetto (locatore) si obbliga a far
godere (cioè a mettere a disposizione) a un altro (locatario o conduttore) una
cosa mobile o immobile per un dato tempo, in cambio di un corrispettivo
(canone).
La
locazione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato (non superiore
a 30 anni). Se la locazione è a tempo indeterminato essa si estingue con la
disdetta (cioè la dichiarazione con cui una parte comunica all'altra che non
intende proseguire il rapporto).
Obbligazioni
del locatore:
● Consegnare la cosa
● Eseguire la manutenzione straordinaria, che
include le riparazioni diverse da quelle ordinarie.
● Garantire il pacifico godimento della cosa
Il
locatore dovrà difendere di fronte al giudice il conduttore di fronte a terzi
che dichiarino di avere diritti sulla cosa. Se non lo fa o non vi riesce dovrà
risarcire i danni per inadempimento.
Obbligazioni
del conduttore:
● Prendere in consegna la cosa e mantenerla
in buone condizioni mediante la manutenzione ordinaria, che include le piccole
riparazioni.
● Servirsi
della cosa solo per l'uso previsto dal contratto (ad es. non potrà utilizzare
un terreno agricolo come camping)
● Pagare il canone
● Restituire la cosa alla fine della
locazione
Fino al
1992 il canone massimo di locazione degli appartamenti era fissato in base a
elementi indicati dalla legge (luogo dove l'appartamento si trovava, qualità
dell'appartamento ecc.)(equo canone) e poteva essere aumentato annualmente solo
di una percentuale stabilita in base alla legge. Non era possibile alle parti
contrattare un prezzo superiore.
Le
locazioni degli immobili costruiti dopo il 1992 non sono invece sottoposte ad
equo canone, e anche per le locazioni di immobili costruiti prima del 1992
locatore e conduttore possono contrattare un prezzo superiore.
Il mutuo |
Il mutuo
è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra
(mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e
l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Normalmente
il mutuo è utilizzato per concedere la disponibilità al mutuatario di una somma
di denaro, di cui egli acquista la proprietà e che deve restituire alla
scadenza insieme agli interessi.
Se sono
stati pattuiti interessi usurari (cioè in misura eccessiva) la clausola è nulla
e non è dovuto alcun interesse.
Il mandato |
Il
mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga dietro
compenso a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra (mandante).
Il
mandato è differente dal contratto di lavoro dipendente, perché mentre il
lavoratore dipendente si obbliga a compiere atti materiali (guidare un camion,
produrre beni con un macchinario) il mandante si obbliga a compiere atti
giuridici.
Questi
atti sono normalmente contratti, ma potrebbero anche essere disdette, cause
dinanzi al giudice, ecc.
Il
mandatario può avere la rappresentanza (procura) o no. Nel primo caso dichiara
di agire in nome e per conto del mandante e gli effetti del contratto si
verificano nei confronti del mandante. Nel secondo caso dichiara di agire in
nome proprio e gli effetti del contratto (acquisto della proprietà, obbligo di
pagamento di somme di denaro ecc.) si verificano nei suoi confronti. Egli dovrà
poi, con un apposita dichiarazione di volontà ("negozio di
trasferimento") dichiarare di voler trasferire questi effetti al mandante.
Obbligazioni
del mandatario:
● Eseguire la prestazione con la diligenza
del buon padre di famiglia
● Rendere conto al mandante (con una
descrizione scritta, un conto finanziario ecc.) di quanto fatto
● Ritrasferire i diritto acquistati al
mandante
Obbligazioni
del mandante:
● Far avere al mandatario i mezzi necessari
per l'esecuzione del mandato, anticipando le spese e fornendogli le somme
necessarie per adempiere i contratti.
● Pagargli un compenso
Il
mandato si estingue, tra l'altro, per compimento dell'affare, per morte o
incapacità legale del mandante o del mandatario, per rinunzia del mandatario o
per revoca del mandante.